Visite fiscali forze armate e polizia: valgono le regole degli altri dipendenti pubblici?

Per le forze armate e la polizia penitenziaria vale l'esenzione dalla visita fiscale Inps per causa di servizio? Facciamo chiarezza sulle novità
7 anni fa
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Come ben noto il decreto Madia ha riformato le regole sulle visite fiscali. Abbiamo già avuto modo di vedere a più riprese però che, soprattutto in merito alla competenza per le visite fiscali e all’esonero dall’obbligo di reperibilità in caso di infortunio/causa di servizio e malattia professionale, la normativa non è molto chiara. Chi subisce un infortunio sul lavoro è soggetto a visita fiscale Inps oppure la competenza in questo caso spetta in via esclusiva all’Inail? Aldilà delle diverse fasce orarie di reperibilità, ci sono anche in merito a questo aspetto differenze tra dipendenti pubblici e privati.

Dopo aver sviscerato la questione sotto diversi profili, oggi ci soffermiamo sulle forze armate e il corpo della polizia.

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Obbligo di reperibilità: differenza tra infortunio lavoro/causa di servizio e malattia professionale

 

La confusione in materia, secondo quanto segnalato da alcuni esponenti del Sappe, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha portato ad applicazioni non omogenee tanto che, alcune direzioni delle carceri italiane, hanno richiesto visita fiscale Inps anche per dipendenti in malattia per causa di servizio. L’Inps, con messaggio 3265/2017, ha chiarito che disposizioni in materia di Polo Unico INPS e quelle previste dall’articolo 55-septies del decreto 165/2001 non si applicano al personale delle Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, inclusa la polizia penitenziaria.

L’assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato, rende impossibile di fatto la possibilità per l’Istituto di predisporre visite mediche di controllo d’ufficio, prerogativa del Polo Unico INPS. Proprio nei giorni scorsi però l’Inps ha anche chiarito che si stanno studiando misure di semplificazione per estendere anche a queste categorie di lavoratori la certificazione telematica.
Ma c’è anche un altro nodo da sciogliere: l’esonero delle visite fiscali è riconosciuto per tutte le cause di servizio (come previsto dal decreto 206/2009) o solo per quelle rientranti nelle prime categorie – 1 2 e 3 – espressamente citate nel nuovo decreto (ma con le quali a ben vedere le Forze Armate non sarebbero idonee a prestare servizio?).


Sicuramente è auspicabile un intervento chiarificatore in materia in modo da uniformare in tutte le sedi di lavoro le regole su causa di servizio e visita fiscale.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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