Visto conformità superbonus 110%: in arrivo gli aspetti sanzionatori

In una circolare di prossima emanazione, l’Agenzia delle Entrate, indicherà anche gli aspetti sanzionatori per il visto di conformità nel superbonus 110%
4 anni fa
1 minuto di lettura

Nel corso dell’audizione parlamentare dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il superbonus 110% di qualche giorno fa, sono stati, tra l’altro, chiesti chiarimenti in merito alla modalità, ai contenuti e ai tempi del visto di conformità, nonché agli effetti sanzionatori nei casi di visti carenti, incompleti o tardivi.

La risposta alla domanda è stata data dal direttore Avv. Ernesto Maria Ruffini, il quale ha fatto sapere che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una nuova prossima circolare dedicata ai chiarimenti in materia di superbonus, fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.

Il visto di conformità nel superbonus 110%: la check-list dei commercialisti

Il visto di conformità, ricordiamo, va acquisito laddove chi intende beneficiare del superbonus 110% vuole optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In tal caso, infatti, la normativa di riferimento (art. 119 del decreto Rilancio), prevede che è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Tale visto può essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, quindi:

  • dottori commercialisti
  • ragionieri e periti commerciali
  • consulenti del lavoro
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) a tal proposito ha emanato un documento contenente una Check-list per il rilascio del visto.

Potrebbe anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Buono fruttifero postale del 1983.
Articolo precedente

3 buoni postali fruttiferi Q/P di 2 milioni di lire: ricorso vinto per errata applicazione tassi interesse

isee
Articolo seguente

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva: concorrono all’ISEE