Visto di conformità 730 tramite Caf. I chiarimenti del Fisco (circolare n° 12)

Circolare Agenzia Entrate: analizzato l'impatto delle novità 2024 rispetto al rilascio del visto di conformità sul 730
6 mesi fa
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I Caf chiamano, l’Agenzia delle entrate risponde. Con la circolare n°12/2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di risposte ai CAF i quali avevano inoltrato diversi quesiti sull’apposizione del visto di conformità sul 730 alla luce delle novità che caratterizzano la dichiarazione 2024. Infatti, da quest’anno, il 730 può essere utilizzato per dichiarare redditi che fino allo scorso anno dovevano passare per forza dal modello Redditi.

Da qui, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la corretta gestione del 730 rispetto alle novità 2024 ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Quali sono gli elementi e i dati oggetto di visto di conformità?

Come sappiamo, CAf e professionisti abilitati apponendo il visto di conformità sul 730 attestano che la documentazione presentata dal contribuente rispecchia il contenuto della dichiarazione. Assumendosi responsabilità in ipotesi di visto di conformità infedele che comporta il pagamento di una specifica sanzione.

Da qui vediamo quali sono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

730 senza sostituto d’imposta

Il primo chiarimento ha riguardato la novità prevista dalla riforma fiscale che ammette il ricorso al 730 senza sostituto d’imposta anche nei caso in cui il contribuente abbia un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale chance riguarda anche:

i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C)“.

A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Quadro W

A partire da quest’anno il 730 può essere utilizzato anche per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute all’estero.

Anche nelle ipotesi in cui a tale adempimento si accompagna un obbligo di versamento dell’Ivie e dell’Ivafe con le nuove aliquote. Inoltre da quest’anno nel quadro W (anche nel quadro RW del modello Redditi) sarà possibile indicare il valore delle cripto-attività eventualmente detenute. Debutta anche la nuova imposta sostitutiva sulle cripto (2 per mille).

Nella circolare 12/2024 sul visto di conformità 730, è stato chiarito che:

  • per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria;
  • la base imponibile per calcolare l’imposta è rappresentata dal valore al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto.

Laddove tale valore non sia disponibile: può essere rilevato da analoga piattaforma in cui le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Se il contribuente non detiene più le cripto alla fine dell’anno, l’imposta sarà calcolata sul valore rilevato al termine del periodo di detenzione (cfr. circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E).

A ogni modo, il versamento che avviene sempre con il meccanismo del saldo e dell’acconto deve essere effettuato solo in ipotesi di debito superiore a 12 euro.

Attenzione, rispetto all’apposizione del visto di conformità e all’individuazione del valore da tassare, il Caf non ha responsabilità tale valore non è oggetto di visto. Le responsabilità sono in capo al contribuente:

il contribuente è tenuto a documentare, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.

Conti correnti esteri

Un altro chiarimento ha riguardato i conto correnti esteri. Sempre da indicare nel nuovo quadro W del 730.

A tal proposito, chi più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.

Rivalutazione dei terreni

Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto:

  • è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima;
  • è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione. Oppure, in caso di rateazione, della prima delle tre previste rate annuali di pari importo.

La rivalutazione consente al contribuente di attribuire un valore maggiore al terreno il che comporta in sede di eventuale rivendita il conseguimento di una plusvalenza da tassare minore. Minore perché si riduce la differenza tra prezzo di vendita e valore del terreno (rivalutato).

Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, può essere indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3).

A tal proposito, ai fini dell’apposizione del visto di conformità sul 730, il CAF o il professionista abilitato:

  • deve controllare e  conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24;
  • controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il 730.

Nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.

Riassumendo…

  • l’Agenzia delle entrata ha risposta ad una serie di quesiti dei Caf sulle novità del 730 2024;
  • i chiarimenti hanno riguardato gli impatti delle novità rispetto all’apposizione del visto di conformità sul 730;
  • analizzata la corretta compilazione del quadro W nel quale va indicato anche il valore delle cripto-attività.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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