Il decreto – legge, approvato ieri, 10 novembre 2021, contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, cambia le carte in tavola per i bonus casa legati ai lavori edili.
Si allarga, infatti, il campo di applicazione del visto di conformità, che fino ad oggi era previsto solo in ambito superbonus 110% in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito.
Bonus casa, le alternative alla detrazione fiscale
Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, il legislatore, ha previsto la possibilità, per i lavori edilizi sulla casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario), di optare, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per:
- lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere ulteriormente a terzi
- oppure la cessione del credito a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari.
Tale possibilità, sarà prorogata anche per i prossimi anni dalla legge di bilancio 2022.
Visto di conformità ad ampio raggio per i bonus casa
Il legislatore stabiliva altresì l’obbligo di acquisire il visto di conformità solo nel campo del superbonus 110% ed esclusivamente nell’ipotesi di opzione per lo sconto o la cessione (quindi, non nel caso di utilizzo del beneficio nella forma della detrazione fiscale).
Non c’era necessità di visto, invece, a fronte di opzione di sconto o cessione per gli altri bonus casa.
Ciò ha fatto registrare numerosi casi di frodi fiscali riscontrando fatture relative a lavori fittizi e mai realizzati con il solo scopo di movimentare denaro e maturare crediti verso il fisco.
Al fine, quindi, di contrastare tale condotta, con il decreto approvato ieri, il legislatore estende l’obbligo del visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus al 110%.
Inoltre, estende l’obbligo del visto anche in caso di utilizzo del superbonus nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, tranne l’ipotesi in cui quest’ultima sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta (vedi anche Visto di conformità superbonus 110%, le novità del decreto contro le frodi).
Potrebbero interessarti anche: