Visto di conformità infedele nel superbonus 110%: in chiaro il regime sanzionatorio

Per i commercialisti, il rilascio del visto di conformità infedele nel superbonus 110% NON è punibile con la stessa sanzione delle false asseverazioni
4 anni fa
1 minuto di lettura

Nel nuovo approfondimento dedicato dai commercialisti al superbonus 110%, viene analizzato, tra l’altro l’aspetto sanzionatorio applicabile al rilascio del visto di conformità infedele.

In premessa, occorre ricordare che per chi, a fronte del superbonus 110%, volesse, in luogo della detrazione fiscale, optare per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito, occorre acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Il visto può essere rilasciato dagli stessi soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e, quindi:

  • dottori commercialisti
  • ragionieri, periti commerciali
  • consulenti del lavoro
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Visto di conformità infedele nel superbonus 110%: quale sanzione si applica?

Nel citato documento reso disponibile dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), è ritenuto che

“Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, in caso di visto di conformità infedele sulla comunicazione in argomento, in base a quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.

lgs. n. 241/1997, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro”.

L’irrogazione della sanzione spetta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. Nei casi più gravi può anche essere disposta la sospensione temporanea o la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per i commercialisti, non trovano, dunque, applicazione, con riferimento al visto di conformità previsto per il superbonus 110%, le stesse sanzioni che l’art. 119 del decreto Rilancio prevede per i tecnici (architetti, ingegneri, ecc.) a fronte di asseverazioni false o infedeli rilasciate da questi ultimi (si tratta della sanzione da 2.000 euro a 15.000 euro).

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Lo shopping di Natale fa rischiare subito la terza ondata
Articolo precedente

Shopping di Natale: strade a numero chiuso e controlli per evitare assembramenti

Ottobre e novembre 2022: quali aumenti Vodafone per rete fissa e mobile?
Articolo seguente

Vodafone Happy Christmas, smartphone a rate e offerta senza limiti per 2 mesi