Per i nuovi obblighi di visto e asseverazione anche per gli altri bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per la cessione del credito o sconto in fattura, particolare attenzione occorre prestare alla data della fattura ed alla data di pagamento della stessa.
Da ciò, infatti, può dipendere la necessità di dover o meno acquisire la predetta documentazione ai fini dell’esercizio dell’opzione. Lo si evince dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale in data 22 novembre 2021.
Il decreto contro le frodi fiscali
E’ il decreto – legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali), a stabilire che, anche a fronte di lavori edili sulla casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.), se si intende optare per cessione del credito o sconto in fattura, a differenza di prima, occorre acquisire
- il visto di conformità
- l’asseverazione delle congruità delle spese ai prezzi.
Cosa, invece, che era già prevista per il bonus 110%.
La decorrenza di visto e asseverazione per i bonus casa diversi dal 110
Il decreto in commento è entrato in vigore il 12 novembre 2021, ma l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le novità si applicano a fronte di quelle comunicazioni delle opzioni da farsi all’Agenzia delle Entrate a partire dalla citata data del 12 novembre 2021.
Non servono, invece, visto e asseverazione a fronte di quelle spese che risultano già pagate prima del 12 novembre 2021, per le quali
- occorre ancora farsi la predetta comunicazione
- ed a condizione che prima del 12 novembre stesso risulti esercitata l’opzione per la cessione del credito (attestata dalla stipula di accordi tra cedente e cessionario), o per lo sconto in fattura (attestata dalla relativa annotazione nella fattura stessa).
Ricordiamo che la comunicazione dell’opzione di sconto o cessione deve farsi, al netto di eventuali proroghe, entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.
Attenzione alla data fattura e bonifico
In considerazione del chiarimento di cui al precedente paragrafo, dunque, in caso di opzione per sconto o cessione riguardante gli altri bonus casa diversi dal 110%, si è delineato il seguente quadro:
- fatture con data antecedente il 12 novembre 2021 e già pagate prima di tale data ma con comunicazione dell’opzione ancora da farsi (non sono necessari visto e asseverazione)
- fatture con data antecedente il 12 novembre 2021 ma da pagarsi dopo l’11 novembre 2021 (c’è obbligo di visto ed asseverazione)
- laddove si tratti fatture con data antecedente il 12 novembre 2021 e già pagate prima di tale data e per le quali è già fatta anche la comunicazione dell’opzione (con ricevuta di accoglimento) non c’è alcun obbligo di integrare con visto e asseverazione.
- fatture con data successiva all’11 novembre 2021 e da pagarsi (servono visto e asseverazione).
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