Nessun rischio di doppia imposizione per chi partecipa alla voluntary disclosure bis. È uno dei nuovi chiarimenti forniti dalle Entrate nella circolare n. 21/E di oggi, con cui
l’Agenzia illustra le novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017 in materia di procedura di collaborazione volontaria. Il documento di prassi, inoltre, fornisce delucidazioni anche sull’estensione dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per l’Ivie e l’Ivafe e sulla determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo
carente.
Doppie imposizioni, salvi anche gli atti non definiti
Chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri.
Ivie e Ivafe, quando vale l’esonero
Il contribuente che accetta la procedura di collaborazione volontaria bis è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale. L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. In base al Dl n. 50/2017, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare nemmeno l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). In questo modo è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.
Le sanzioni per versamento carente
Nel caso in cui il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia carente, la disciplina della voluntary disclosure prevede l’applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti. In base alla nuova normativa, l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.
Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate
Roma, 20 luglio 2017