E’ giunta la notizia che Wind Tre è stata condannata a pagare 4.250.000 euro per pratica commerciale scorretta. Ciò è stato deciso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito dell’adunanza del 28 marzo 2018. Secondo l’AGCM: Wind Tre avrebbe omesso e indicato in maniera fuorviante informazioni importanti riguardanti i servizi di navigazione in mobilità per il marchio “3” e servizi di connettività ad internet mediante fibra ottica.
Ecco il comunicato stampa dell’AGCM
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 marzo 2018, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Wind Tre S.
Secondo l’Autorità, Wind Tre ha omesso e indicato in maniera ingannevole le informazioni riguardanti i servizi di navigazione in mobilità commercializzati con il marchio “3” e i servizi di connettività ad Internet con tecnologia in Fibra ottica.
Riguardo ai servizi in mobilità, sono risultate omissive le informazioni sui costi del traffico extrasoglia una volta esauriti i giga inclusi nell’offerta. Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto che l’assenza di una adeguata informativa sui costi aggiuntivi, unitamente all’uso in campagna pubblicitaria di claim, quali: “Free Unlimited Plus” e “Naviga senza pensieri alla massima velocità con la rete 4G LTE di 3”, hanno lasciato erroneamente intendere ai consumatori che il servizio fosse caratterizzato da un traffico dati illimitato sia in download che in upload.
Per i servizi di connettività ad Internet da rete fissa in fibra ottica, l’Autorità ha accertato che le campagne pubblicitarie di Wind Tre non hanno fornito informazioni sulle caratteristiche dell’offerta in fibra, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance (ad esempio tempi di attesa per la fruizione dei servizi medesimi), nonché sulle effettive condizioni economiche di fruizione dei suddetti servizi.
In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che distinguono, in concreto, le diverse tipologie di offerta.
La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.
Leggete anche: Vodafone perde ancora: il Garante blocca il telemarketing selvaggio di sms e chiamate promozionali.