Novità importanti per le zone Ztl e permessi per guidatori disabili. Da oggi sono validi in tutta Italia, così come previsto dal decreto legge Semplificazioni.
Una norma che sicuramente renderà più semplice e agevole l’utilizzo dei veicoli da parte dei disabili in ogni Comune italiano in cui è stata istituita una zona Ztl (zone a traffico limitato) e per la quale i conducenti provvisti di regolare permesso potranno circolare liberamente.
Permessi per disabili nelle zone Ztl
Le persone con disabilità potranno così circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso: ne basterà uno “per accedere alle Ztl in tutta Italia“.
Contrassegno valido in tutti i Comuni d’Italia
Certo la novità potrebbe non essere subito recepita da tutti i Comuni, ma grazie all’informatizzazione e all’accentramento di tutti i dati in un unico archivio nazionale, sarà presto più agevole verificare in automatico la regolarità dei permessi rilasciati dai Comuni. La legge (art. 11 del DPR. 503/1996) prevede che la persona disabile (o chi la accompagna) dotata di contrassegno auto possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità.
La comunicazione al Comune entro 48 ore
Resta l’obbligo di comunicare entro 48 ore al Comune il passaggio nella zona Ztl del disabile provvisto di contrassegno che utilizza un veicolo diverso dal suo o da quello comunicato, mediante numero di targa, alle autorità. Questo perché il sistema in automatico potrà recepire l’autorizzazione concessa al veicolo registrato nell’archivio nazionale, per cui se il disabile transita in zona Ztl, con veicolo diverso a lui non intestato o viene accompagnato da terzi a transitare nelle zone a traffico limitato, questi dovrà informare il Comune di appartenenza onde evitare la contravvenzione. “L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale – sottolinea la Corte di Cassazione – non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso”.